7302014

Le principali novità contenute nel Mod. 730

Le principali novità contenute nel modello 730/2014 sono le seguenti:
  • possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”;
  • da quest’anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il   modello F24;
  • è elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è  elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
  • per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50 per cento (sezioni III-A e III-B del quadro E);
  • ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale(sezione III-C del quadro E);
  • è riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E);
  • è riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi        all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E);
  • è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35);
  • le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento (righi da E8 a E12, codici 41 e 42);
  • la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31);
  • è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore        dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana;
  • con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, l’ammontare non dedotto nell’anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in        alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto (rigo E26 cod. 5);
  • nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella“Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”;
  • il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella        misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 3;
  • nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15 per cento la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B);
  • per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca;
  • per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento è pari a 630 euro.

 

ASSISTENZA   FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZA

IL CONTRIBUENTE IL C.A.F.

Entro il 28 Febbraio 2014

Riceve dal sostituto d’imposta la     certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

Entro il 31 Maggio 2014

Presenta al Caf o al professionista     abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per     la scelta della destinazione dell’otto e cinque per mille dell’Irpef. Rilascia ricevuta dell’avvenuta     presentazione della dichiara-zione e della busta da parte del contribuente.

Entro il 15 Giugno 2014

Riceve dal Caf o al professionista     abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione     Mod. 730-3. Verifica la conformità dei dati     esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna     al contribuente co-pia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di     liquidazione Mod. 730-3.

A partire da Luglio 2014
(per i pensionati da
Agosto/Settembre)

Riceve la retribuzione con i rimborsi     o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei     versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.     Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile,     saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la     retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli     importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella     misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei     mesi successivi.

Entro il 30 Giugno 2014

Trasmette telematicamente all’Agenzia     delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

Entro il 30 Settembre 2014

Comunica al sostituto d’imposta di non     voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo     effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod.730-3.

Entro il 25 Ottobre 2014

Può presentare al CAF o al     professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

A novembre 2014

Riceve la retribuzione con le     trattenute delle somme dovute a ti-tolo di acconto per l’Irpef. Se la     retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte     residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento     mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

Entro il 10 Novembre 2014

Riceve dal Caf o dal professionista     abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di     liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Verifica la conformità dei dati     esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte     e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e     il pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto     il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente     all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.