Garanzia Giovani, diritto al bonus e incremento occupazionale netto
Il Decreto Direttoriale n. 385 del 24 novembre 2015, pubblicato in data 15 gennaio 2016 nella sezione legale del sito internet del Ministero del Lavoro (in Guida al Lavoro n. 4/2016), ha rettificato il decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014 con il quale è stato originariamente disciplinato l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al Programma Garanzia Giovani (lo stesso decreto ha inoltre abrogato il decreto Direttoriale di rettifica n. 169 del 28 maggio 2015).
In particolare, con il decreto n. 385/2015 è stata rivisitata la possibilità di fruire del bonus occupazionale, prevedendo che tale possibilità sia riconosciuta oltre i limiti comunitari sugli aiuti de minimis, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.
L’INPS ha, quindi, emanato una circolare per fornire alcune precisazioni normative e indicazioni per l’applicazione di quanto previsto nel testo del decreto dello scorso novembre.
Le modifiche al regime de minimis
Il decreto Direttoriale n. 385/2015 conferma, come già previsto dal precedente decreto n. 169/2015, che l’incentivo oggetto della misura “Bonus Occupazione” del Programma Garanzia giovani può essere fruito nel rispetto delle previsioni degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto. Questo incremento deve corrispondere all’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento. I posti di lavoro soppressi in tale periodo devono, quindi, essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.
Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo
oltre i limiti de minimis
Gli incentivi previsti dalla bonus occupazionale del programma Garanzia giovani possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis solo al verificarsi di determinate condizioni:
- per i giovani che, al momento della registrazione a Garanzia giovani, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto;
- diversamente, per i giovani che, al momento della registrazione a Garanzia giovani abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni. In tal caso al fine della fruizione dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime de minimis è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle seguenti condizioni:
a) il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La previsione si riferisce a quei lavoratori che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
b) il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
c) il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato.
Incremento occupazionale netto
Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale. Ai fini della determinazione dell’incremento, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. L’incentivo è comunque applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.