Credito d’Imposta Art.1 DL66/2014
Credito d’Imposta Art.1 DL66/2014
… La normativa
In attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la Legge di stabilità 2015, il D.L. n.66/2014 riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
Il credito è pari a 640 euro (80 euro mensili) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro, da assumere al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze.
Per espressa previsione normativa il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
Per consentire una rapida fruizione del credito da parte dei beneficiari, il Decreto prevede che lo stesso sia riconosciuto automaticamente dai sostituti, senza attendere alcuna richiesta esplicita.
Il credito è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendo l’ammontare annuo previsto fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, a partire dal primo periodo di paga utile.
Il credito spetta anche qualora l’imposta lorda sia azzerata da altre categorie di detrazioni, per esempio da quelle per carichi di famiglia.
Bonus in Busta Paga da maggio
I sostituti d’imposta dovranno riconoscere il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio 2014.
Nel caso in cui il sostituto d’imposta, per motivi organizzativi legati al pagamento degli stipendi, non sia in grado di riconoscere il credito a maggio, potrà iniziare con il mese di giugno, ripartendo il bonus annuo
Per i lavoratori senza sostituto il bonus è in dichiarazione
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.8/E del 28 aprile 2014 precisa che i lavoratori in possesso dei requisiti per fruire del bonus ma privi di un sostituto d’imposta, per esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.
In particolare, i soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (per es. colf e collaboratori domestici), nonché tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 ed utilizzarlo in compensazione oppure, richiederlo a rimborso.
Le istruzioni in caso di credito non spettante
La stessa Circolare chiarisce che i contribuenti che non siano in possesso dei requisiti per fruire del bonus, per esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Se un contribuente ha comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito, in tutto o in parte non spettante, dovrà procedere alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.