Contratto a chiamata non ammesso per gli addetti ai call center
In relazione ad un quesito formulato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, circa la possibilità di introdurre il contratto a chiamata come requisito oggettivo nell’ambito dei call center in bound e/o out bound, con la risposta a interpello n. 10 del 25 marzo 2014 il Ministero del lavoro ha espresso quanto segue.
La richiesta formulata
Il quesito proposto all’attenzione del Ministero, era mirato a chiarire se – in assenza del requisito soggettivo, quindi quello legato all’anzianità anagrafica del prestatore di lavoro – l’attività esercitata nei call center fosse in qualche modo equiparabile, anche solo in via analogica, all’attività esercitata dagli “addetti ai centralini telefonici privati”.
Quest’ultima attività è infatti elencata al punto 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 quale attività a cui riferirsi, in assenza del requisito soggettivo, per poter comunque stipulare un contratto a chiamata in presenza di mansione prevista appunto, dalla norma.
La posizione del Ministero
A parere del Ministero, le due figure non sono assimilabili in quanto
- l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” si concretizza nell’effettuazione dello smistamento delle telefonate, senza null’altro aggiungere alla natura della prestazione resa,
- l’attività affidata agli operatori di call center, è invece una prestazione più complessa poiché è finalizzata allo sviluppo di un servizio, all’esercizio di un’attività promozionale o di vendita.
Come si ricorderà, a questa valutazione di “contenuto” della mansione svolta, il Ministero era peraltro già giunto quando aveva riconosciuto come ammissibile la stipula di contratti di cococo a progetto in queste fattispecie.
In sintesi
L’attività di addetto al centralino e l’attività di operatore di call center non sono assimilabili per contenuto professionale e pertanto non sono ammesse valutazioni per analogia; il semplice utilizzo dello stesso strumento di lavoro – il telefono – non è sufficiente per attribuire alle mansioni identico contenuto professionale, posto che nelle due situazioni rappresentate, le due mansioni in esame realizzano finalità completamente diverse.
Pertanto, a parere del Ministero, il contratto di lavoro a chiamata nelle attività di call center può essere legittimamente concluso solo in presenza del requisito di età, ovvero qualora sia prevista una specifica apertura in tal senso da parte della contrattazione collettiva di riferimento.