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Voucher internazionalizzazione

Scheda informativa – Voucher internazionalizzazione

SCHEDA INFORMATIVA:

FINALITÀ: L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER , ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui art. 25 comma 8 L.179/2012).

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO: singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno sei mesi. Per avere accesso al voucher l’impresa deve intervenire con un cofinanziamento che, per il primo bando è di almeno 3mila euro (il costo complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di almeno 13mila euro).

L’azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell’ apposito elenco presso il Ministero, che sarà pubblicato entro il giorno 1 settembre 2015.

ALCUNI APPROFONDIMENTI:

1 SOCIETÀ FORNITRICI DI SERVIZI

1.1 Formazione dell’elenco dei soggetti fornitori dei servizi:

Le società di capitali anche in forma cooperativa possono fare domanda per essere inserite nell’elenco dei soggetti fornitori dei servizi ai fini della agevolazione “Voucher Internazionalizzazione” dimostrando di:

  • avere esperienza nei processi di internazionalizzazione come risultante dalla realizzazione con buon esito, nell’ultimo triennio, di almeno 10 progetti di export management della durata minima di tre mesi ciascuno.
  • in alternativa, disporre in qualità di soci, dipendenti o collaboratori, di almeno 5 figure professionali con 5 anni di esperienza maturata in materia di servizi a supporto dell’approccio commerciale verso mercati esteri e un buon livello di conoscenza della lingua inglese (C1 CEFR o equipollente). Tali esperienze curriculari devono essere asseverate da un’associazione di rappresentanza manageriale o un’associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell’art. 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180 (ovvero iscritta al CNEL o rappresentata in almeno 5 Camere di Commercio).

1.2 Termini per la presentazione delle domande da parte delle Società di servizi

Le domande di inserimento in elenco potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 15 maggio 2015. Tenuto conto che il termine scade nella giornata di domenica 19 luglio, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il giorno 20 luglio 2015. Fac-simile della domanda da redigere su carta intestata della Società e inviare via pec all’indirizzo elencosocieta@pec.mise.gov.it

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società richiedente ed essere completa degli allegati richiesti.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Soggetti beneficiari dell’agevolazione: chi può essere destinatario del Voucher?

A. L’intervento è dedicato alle PMI (micro piccole e medie imprese), costituite in forma di società di capitali o cooperative a loro Reti di imprese che non superino i parametri di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (limite di: 250 dipendenti effettivi, 50 €/ML di fatturato o 43 €/ML di totale bilancio).

B. Una quota delle disponibilità finanziarie è riservata alle PMI che hanno iniziato il percorso di internazionalizzazione partecipando ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-Agenzia e che hanno acquisito dall’ICE-Agenzia una valutazione di sufficiente potenzialità di internazionalizzazione, con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.

Nell’ambito della dotazione finanziaria è istituita una riserva, in misura pari al 3% delle risorse disponibili per ciascun bando, destinata alla concessione dei Voucher a beneficio dei soggetti che hanno i requisiti di accesso e hanno conseguito il “rating di legalità” e che pertanto rientrano nell’elenco di cui all’articolo 8 della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012.

2.2 Soggetti beneficiari dell’agevolazione: da quando è possibile presentare la domanda per l’ottenimento del Voucher?

I soggetti beneficiari potranno presentare la domanda in via telematica il giorno 22 settembre alle ore 10:00. Ma, già a partire dal 1 settembre sarà possibile registrarsi sulla piattaforma informatica e, grazie alla credenziale ottenuta, iniziare a compilare la domanda on line già dal giorno 15 settembre.

Per ulteriori informazioni consultare il Decreto Direttoriale del 23/06/2015 nella sezione informativa Voucher Internazionalizzazione/Normativa e moduli di questo sito . Sarà possibile presentare una sola domanda per impresa, che dovrà essere compilata e inoltrata esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione Voucher Internazionalizzazione/Presentazione domanda di agevolazione di questo sito e firmata digitalmente dal legale rappresentante della società richiedente.

Il Ministero procederà all’assegnazione dei Voucher secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

2.3 Concessione ed erogazione del Voucher: Come viene concesso e come può essere usufruito il Voucher?

Ai fini della fruizione della agevolazione, l’impresa beneficiaria dovrà presentare – tramite la procedura informatica – il contratto stipulato con la società scelta tra quelle presenti nell’elenco pubblicato nella sezione “Elenco Società di Servizi TEM” di questo sito.

Ai fini della erogazione del contributo, che avverrà a saldo e in una unica soluzione, l’impresa beneficiaria dovrà presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa.

  • Informazioni e contatti

Informazioni in merito allo strumento possono essere richieste scrivendo a: exportvoucher@mise.gov.it

Le richieste di chiarimenti pervenute, al fine di velocizzare i tempi di risposta e rendere più fruibile ed efficace l’assistenza fornita, sono via via organizzate per ambiti tematici di riferimento e riscontrate attraverso la predisposizione e pubblicazione di FAQ.

Informazioni ed aggiornamenti, sono inoltre consultabili in questa sezione del sito.

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Consulenze solo ai professionisti

L’attività di consulenza del lavoro può essere affidata solo ai professionisti iscritti al relativo Albo e indicati dalla legge 12/1979. La precisazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) con l’obiettivo di fornire indicazioni agli enti interessati al fine di evitare affidamenti a rischio contenzioso.

Negli ultimi anni, rileva l’Anci, «si è registrato il moltiplicarsi dei ricorsi aventi ad oggetto la contestazione dell’affidamento del servizio di consulenza del lavoro in favore delle pubbliche amministrazioni a società commerciali e ai Ced».

I tribunali, la Corte di cassazione e, da ultimo, il Consiglio di Stato (sentenza 103/2015 della sesta sezione), sottolinea l’associazione dei Comuni, hanno però ribadito che ai centri elaborazione dati e alle società commerciali, assistiti da un consulente, possono essere affidati solo i servizi ausiliari, mentre dove l’affidamento preveda l’attività di consulenza, questa è di competenza dei consulenti del lavoro.

«La decisione dell’Anci – commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro – va apprezzata perché fa chiarezza in un comparto dove si è creata molta confusione, a causa dell’estemporaneo affidamento di incarichi da parte degli enti locali a soggetti diversi dai consulenti del lavoro. Il dettato della legge 12/1979 è chiaro e non lascia spazio a diverse interpretazioni. D’altronde sul tema l’orientamento del Consiglio di Stato è inequivoco e ribadisce che i Ced, comunque con la necessaria assistenza dei consulenti del lavoro, possono soltanto effettuare le operazioni di calcolo e stampa dei cedolini. Mentre ogni altra attività legata alla gestione del rapporto di lavoro è materia riservata dalla legge 12/1979, che regolamenta la professione di consulente del lavoro».

Il confronto sulle competenze riservate ai consulenti e ai centri elaborazioni dati si protrae da tempo. Anche il ministero del Lavoro è intervenuto più volte in passato sulla materia, in particolare con la lettera circolare 13649 del 2007, con la nota 7857 del 2010 e quindi con la circolare 17 del 2013.

In quest’ultimo documento è stato precisato che i Ced «devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati e il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo» quali, per esempio, anche solo le procedure di calcolo per l’applicazione dello straordinario o le ritenute previdenziali.

I centri elaborazioni dati devono comunque essere assistiti da professionisti iscritti agli albi indicati dalla legge 12/1979, quindi consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali.

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INPS: dalla busta arancione a “La mia pensione”

Dovrebbe partire dal prossimo mese di maggio l’operazione “La mia pensione”, il nuovo titolo riveduto e corretto della “Busta arancione”. “La mia pensione” dovrebbe essere consultabile on line dagli utenti dotati di Pin, mentre solo una piccola parte di contribuenti, circa 2,8 milioni di italiani che non dispongono di strumenti informatici, dovrebbero ricevere un documento cartaceo. L’obiettivo è consentire al risparmiatore di dotarsi di conoscenze di base sia di carattere previdenziale che di competenze di natura finanziaria e assicurativa. Il tema, già previsto dalla riforma Dini, è stato ripreso ora dal Governo Renzi con l’avvio di una fase test da parte dell’INPS.

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TFR in busta paga: in Gazzetta Ufficiale il decreto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, del il DPCM 20 febbraio 2015 n. 29, recante “norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

Come noto la legge di Stabilità 2015 ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere in via sperimentale l’erogazione del TFR ad integrazione della busta paga. Si riepilogano di seguito i tratti salienti della nuova disciplina del TFR.

Soggetti beneficiari ed esclusi

Possono optare per tale scelta i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un’anzianità di serviziopari ad almeno sei mesi.

Restano comunque esclusi da questa possibilità i lavoratori:

- agricoli

- domestici

- di aziende sottoposte a procedure concorsuali

-delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982

- delle aziende in CIGS o CIG in deroga

- per i quali la legge o la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento dello stesso presso soggetti terzi (punto valutato negativamente dal Consiglio di Stato in quanto a rischio disparità ingiustificate)

-che hanno destinato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento.

Durata

Il lavoratore, una volta manifestata la volontà di ricevere il Tfr in busta paga, non può revocare l’opzione fino al30 giugno 2018.

Tassazione della quota integrativa della retribuzione

La quota di TFR erogata mensilmente in busta paga è assoggettata a tassazione ordinaria e non più a tassazione separata, fa cumulo con gli altri redditi percepiti dal lavoratore nell’anno e non è imponibile a fini previdenziali. Essa rientra inoltre nella base di calcolo delle detrazioni Irpef spettanti e nella base di computo degli assegni per il nucleo familiare.

Finanziamento di liquidità per il datore di lavoro

Chiaramente l’erogazione del Tfr con periodicità mensile potrebbe esporre i datori di lavoro a difficoltà per la reperibilità della liquidità necessaria, per cui il decreto prevede l’accesso ad un finanziamento bancario assistito da garanzie riservato ai datori di lavoro con meno di 50 addetti.

Gli istituti bancari dovranno preventivamente aderire ad un accordo quadro che sarà stipulato tra i Ministeri dell’economia e del lavoro e l’ABI, e successivamente erogare i prestiti applicando tassi di interesse, onnicomprensivi di ogni eventuale onere, non superiori a quelli stabiliti per la rivalutazione del TFR, vale a dire l’ 1,5% maggiorato annualmente del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali finanziamenti saranno assistiti dalla garanzia di un Fondo speciale costituito presso l’Inps con una dotazione iniziale di 100 milioni ed alimentato da un contributo del 0,2% sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro che accedono a tale sistema di credito.

Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato al 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri che saranno stabiliti dall’accordo quadro.

In caso di inadempienza da parte del datore di lavoro, il Fondo di Garanzia è surrogato di diritto all’intermediario bancario e l’INPS è legittimato a procedere per la riscossione del credito. Tale inadempienza tuttavia non rileva ai fini del rilascio del DURC.

I datori di lavoro dovranno integrare le denunce contributive sulla base delle istruzioni rese note dall’INPS. Che dovrà provvedere altresì alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso agli interventi del Fondo di garanzia.

Modulo per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)

Cute baby boy lying on floor in room

Firmato il decreto che rende operativo il bonus bebé

Sbloccato il bonus bebé introdotto dalla legge di stabilità 2015. Come annunciato dal ministro dell’Interno Angelino Alfano al termine del Consiglio dei ministri di ieri, è stato firmato il decreto di attuazione che consente di rendere operativa l’agevolazione. In realtà, perché il tutto vada a regime, molto probabilmente si dovrà attendere che l’Inps recepisca il provvedimento e ne dia comunicazione con una circolare o un messaggio nei prossimi giorni.

Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri era atteso entro la fine di gennaio, scadenza fissata dalla stessa legge di stabilità (la 190/2014). Di conseguenza finora i genitori dei bambini nati o adottati quest’anno non hanno potuto presentare la domanda per incassare gli 80 o i 160 euro al mese previsti.

Per favorire le nascite, con il comma 125 della legge 190 è stato introdotto un bonus di 960 euro all’anno, da erogarsi su base mensile, per ogni nuovo nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L’incentivo viene riconosciuto alle famiglie che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25mila euro, valore ottenuto utilizzando il nuovo indicatore entrato in vigore proprio all’inizio di gennaio. Se l’Isee non supera i 7.000 euro, l’importo del bonus raddoppia a 1.920 euro l’anno. In ogni caso il beneficio viene riconosciuto fino al terzo anno di età del figlio o al terzo anno di entrata in famiglia per quelli adottati.

L’erogazione del bonus, però, non è automatica, ma avviene su richiesta all’Inps da parte degli interessati. Le modalità operative necessarie per implementare questa procedura sono contenute nel Dpcm che è stato firmato ieri. Il ritardo nell’avvio del percorso attuativo non dovrebbe comunque compromettere il diritto acquisito, nel senso che nei prossimi giorni verrà indicato come incassare anche le mensilità arretrate (per il momento gennaio 2015).

In compenso gli interessati devono tener presente che, qualora la spesa per il bonus superasse il budget previsto, l’importo dello stesso o i criteri di accesso (Isee) potrebbero essere modificati in base alla clausola contenuta nel comma 127 della legge di stabilità. L’onere stimato per questa operazione è di 202 milioni di euro per il 2015 e il 2020, 607 per il 2016 e il 2019, 1,012 miliardi per il 2017 e il 2018, per un totale di 3,642 miliardi di euro che dovrebbero essere sufficienti, secondo quanto calcolato in fase di elaborazione della norma, per circa 330mila nuovi beneficiari all’anno, di cui 85mila con bonus “doppio”.

In attesa della piena operatività del bonus genitori dei nuovi nati o adottati possono richiedere, se non l’hanno già fatto, l’Isee, tenendo presente che anche l’entrata a regime di questo indicatore ha avuto qualche ritardo e quindi è opportuno muoversi per tempo al fine di essere pronti per chiedere il contributo non appena disponibile.

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Legge di Stabilità 2015: 80 euro, bonus bebé e aiuti alle famiglie numerose

legge di stabilità 2015 definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 22 dicembre contiene anche alcune misure a favore della famiglia e dei cittadini meno abbienti.
In primo luogo viene confermato a regime il credito di 960 euro annui per i percettori di redditi di lavoro subordinato e di redditi assimilati, con la conferma dei requisiti transitoriamente stabiliti per l’anno 2014.
Pertanto i sostituti di imposta erogheranno, anche nel 2015 ( e negli anni successivi) il “bonus” di 80 euro mensili ai lavoratori subordinati ed ai percettori di alcune tipologie di redditi assimilati, a condizione che il reddito complessivo del beneficiario non superi i 24.000 euro annui.
Se il reddito complessivo annuo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
La disposizione si applica, oltre che nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche quando alla determinazione dell’imposta lorda concorrono alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e precisamente quelli di cui all’art. 50, co. 1 del Tuir, indicati nelle seguenti lettere:
a) compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative,
b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità,
c) somme corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale,
c-bis) redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative,
d) remunerazioni dei sacerdoti,
h-bis) prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare,
l) compensi percepiti per lavori socialmente utili.
Un ulteriore intervento è disposto, dai commi 125-129 dell’articolo 1 della legge di stabilità in commento, favore dei genitori di bimbi nati tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 o adottati nello stesso periodo.
Una somma pari a 960 euro annui sarà erogata, su domanda, al genitore il cui nucleo familiare fruisce di un reddito, determinato utilizzando l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo le regole stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui .
Il beneficio può essere fruito dai cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di l ungo periodo di cui all’articolo 9 del Dlgs.n. 286/1998, residenti in Italia.
La somma è erogata mensilmente dall’Inps, al quale deve essere rivolta la richiesta, fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso in famiglia.
L’importo è raddoppiato nel caso in cui il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
Per questa misura il Governo stanzia in 202 milioni di euro per l’anno 2015, 607 milioni di euro per l’anno 2016, 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, in 1.012 milioni di euro per l’anno 2018, in 607 milioni di euro per l’anno 2019 e in 202 milioni di euro per l’anno 2020.
Sarà un emanando DPCM, proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, a dettare le disposizioni di attuazione.
L’assegno in argomento non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini del diritto al “bonus” di 80 euro in busta paga.
I commi 130 e 131 dell’articolo 1 della legge in commento stanziano per l’anno 2015 ulteriori 45 milioni di euro a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE che non superi gli 8.500 euro annui.
Per le spese di mantenimento dei figli saranno corrisposti buoni per l’acquisto di beni e servizi , con modalità che saranno stabilite da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-educative, viene infine istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l’anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,n di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio.
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Nuova Naspl, ASDI e DIS-COLL a partire dal 1° maggio 2015

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dipendenti pubblici e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che abbiano perduto involontariamentela propria occupazione.
Altri requisiti previsti sono:
disoccupazione di lunga durata, identificata nella ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
- almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI sarà rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Sarà corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il decreto prevede inoltre i casi di condizionalità, incompatibilità, decadenza, cumulabilità.
Sempre a decorrere dal 1 maggio 2015 sono istituite inoltre, in via sperimentale per l’anno 2015, altre forme di sostegno del reddito:
Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano fruito per l’intera sua durata della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI, senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL) riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Nella fase successiva a quella sperimentale, saranno successivi provvedimenti legislativi a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
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Buoni voucher per baby sitter

Contributo e voucher da 600 euro per mamme e famiglie: come chiederlo all’Inps

- Il tempo stringe – mancano solo pochi giorni -, ma l’occasione è di quelle da non perdere. Inps e governo, insieme, hanno provato a limare e migliorare i difetti degli anni scorsi e alla fine, anche se con un po’ di ritardo, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E, quindi, il bando aperto.

600 EURO PER SEI MESI - Le lavoratrici madri possono richiedere dei buoni voucher di seicento euro mensili per, spiega il documento dell’istituto di previdenza, “l’acquisto di servizi per l’infanzia”. Con “l’assegno mensile”, la famiglia potrà provvedere a pagare una baby sitter o l’asilo nido, sia pubblico che privato. Il voucher può essere ottenuto per un massimo di sei mesi – per un totale di 3600 euro – solo dopo aver rinunciato al congedo parentale e non oltre gli undici mesi dallo stesso congedo. Unico ostacolo, i tempi ristetti, con le domande di adesione al contributo che non possono essere presentate dopo il 31 dicembre 2014.

IL DECRETO - Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato in Gazzetta lo scorso undici dicembre, ma solo martedì mattina l’Inps ha perfezionato il servizio di procedura online per richiedere il contributo. Recita l’avviso diffuso dagli Enti statali:

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 11 dicembre 2014 ,il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione concernente il contributo sperimentale per l’acquisto dei servizi per l’infanzia previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il decreto stabilisce i criteri di accesso al beneficio e le modalità di utilizzo delle misure previste e determina il numero e l’importo dei voucher.

CHI NE HA DIRITTO - E’ il sito dell’Inps a spiegare chi e come può richiedere l’assegnazione dei contributi. “La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. La richiesta – spiega l’Istituto nazionale di previdenza sociale – può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale”.

CONTRIBUTO MENSILE - ”Il beneficio – chiarisce il sito dell’Inps – consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi”. Quindi, 3600 euro in sei mesi per – queste le finalità del bando – “promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

COME PRESENTARE LA DOMANDA - La madre lavoratrice può presentare domanda tramite i canali telematici dell’Inps,  indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni – buoni voucher per baby sitter o contributo per l’accesso alle strutture pubbliche e private accreditate – intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.

LE GRADUATORIE - La domanda, sottolineano l’Inps e la circolare ministeriale, non va presentata oltre il 31 dicembre. C’è un limite di venti milioni di euro annui, anche per l’anno 2015. Esauriti tali fondi le domande saranno rifiutate. Mentre a stilare le graduatorie sarà semplicemente l’ordine di presentazione delle domande. Sarà poi lo stesso sito Inps a pubblicare l’elenco delle strutture pubbliche e private accreditate, nel caso in cui la madre scelga il contributo per l’asilo e non per la baby sitter.

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Riforma nuovo ISEE: in partenza da Gennaio 2015

E’ ormai iniziato il countdown in vista dell’entrata in vigore del nuovo ISEE 2015: la firma apposta dal ministro del lavoro Giuliano Poletti sul decreto che contiene la nuova configurazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), atto cui ha fatto seguito la pubblicazione in Gazzetta avvenuta nella giornata del 17 Novembre, ha infatti innescato il conto alla rovescia che si esaurirà al primo gennaio 2015, quando il nuovo ISEE 2015 entrerà ufficialmente in vigore.

La riforma (prevista dall’articolo 5 del decreto “Salva Italia” n. 201/2011 e fortemente auspicata dagli operatori del settore) è finalizzata a rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, e quindi migliorare l’equità nell’accesso alle prestazioni. Di conseguenza, il
nuovo ISEE:

  1. adotta una nozione di reddito disponibile più adatta alle finalità dello strumento, che include anche somme fiscalmente esenti;
  2. migliora la capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
  3. considera le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
  4. consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
  5. riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli e ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

La DSU si può presentare all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, al Comune, alle sedi Inps competenti oppure ai Centri di assistenza fiscale (CAF).

A seguito della riforma appena introdotta, la stesura della nuova DSU si presenta, per il profesionista, PIU’ SEMPLICE in quanto, al momento della sua presentazione, contiene solo le informazioni auto dichiarate dal dichiarante il quale riceverà in prima battuta esclusivamente una ricevuta di avvenuta presentazione da parte del CAFNON il calcolo dell’ Indicatore ISEE e la relativa Attestazione.

Per l’Attestazione ed i parametri sarà necessario attendere l’acquisizione da parte di Inps ed Agenzia delle Entrate che provvederanno ad elaborare il calcolo rendendolo disponibile al dichiarante entro 10 giorni lavorativi.

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Nuovo Isee: modello e istruzioni

La dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate da enti pubblici e privati (ad es. retta agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie).
Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti, nonché sul reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare.
Nel modello Dsu occorre indicare anche altri dati come le informazioni relative all’eventuale disabilità oppure la non autosufficienza.

L’attestazione riportante l’Isee, il contenuto della Dsu, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall’Inps al dichiarante mediante accesso all’area servizi del portale web dell’Istituto o tramite posta elettronica certificata, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della Dsu.
Se il dichiarante rileva inesattezze nell’attestazione o non ha ricevuto l’attestazione medesima entro il quindicesimo giorno lavorativo, al fine di rettificare l’attestazione o integrare la Dsu per il calcolo dell’Isee, deve compilare il modulo FC.3.

In altri casi le informazioni contenute nella Dsu sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini Irpef).

Modello MINI

Nella gran parte delle situazioni è sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del modello base e dalla prima parte del foglio componente, salvo che nei seguenti casi:

- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;

- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;

- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;

- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

Reddito dichiarato

Di regola l’Isee fa riferimento ai redditi dichiarati all’amministrazione finanziaria nell’anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la Dsu; ad esempio, nel 2015 ai fini Isee si considerano i redditi percepiti nel 2013).
In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

Viene pertanto data la possibilità di calcolare un Isee corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa).

Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell’Isee corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’Isee calcolato ordinariamente.
Prima di chiedere il calcolo dell’Isee corrente deve pertanto essere già stata presentata una Dsu e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’Isee corrente.

Presentazione Dsu

La Dsu si presenta all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (Caf) o alla sede Inps competente per territorio.
Il richiedente può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’Inps, collegandosi al sito internet www.inps.it.

Il portale Isee sarà disponibile nella sezione del sito «Servizi on line» – «Servizi per il cittadino» al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps.
Nel portale Isee il cittadino potrà presentare la propria Dsu tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.

Calcolo dell’Isee

I termini per calcolare l’Isee da parte dell’Inps sono i seguenti:

- entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della Dsu i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’Isee;

- entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’Inps avviene l’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo Isee;

- entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria l’Inps (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l’Isee e lo rende disponibile.