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Bonus giovani: al via la fruizione dell’incentivo dal 3 ottobre 2014

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro, in data 2 ottobre 2014, del decreto 8 agosto 2014 , il progetto Garanzia Giovani è diventato finalmente operativo: l’INPS provvederà quindi a breve all’emanazione di una circolare operativa ed alla predisposizione di un servizio telematico, necessario per gestire richieste e concessioni del beneficio. Questi in estrema sintesi, i contenuti del nuovo provvedimento. Ma attenzione: questo incentivo è potenzialmente riconosciuto per tutte le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul portale del Ministero del Lavoro, quindi dal 3 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017.

Beneficiari dell’incentivo
Il datore di lavoro privato che proceda ad assunzioni di giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, quindi di soggetti con queste caratteristiche:

- di età compresa tra i 15 ed i 29 anni,
- con obbligo scolastico assolto se minorenni,
- non occupati e nemmeno inseriti in un percorso di studio e di formazione,

può beneficiare di un incentivo economico diversificato in relazione alla tipologia giuridica di assunzione effettuata, ma anche con riguardo alla profilazione assegnata.

In particolare, l’incentivo è così strutturato:

 Assunzione a termine di durata > o = a 6 mesi
- nessun beneficio per i profili bassi e medi,
- euro 1.500,00 per profili alti
- euro 2.000,00 per profili molto alti

 Assunzione a termine di durata > o = a 12 mesi
- nessun beneficio per i profili bassi e medi,
- euro 3.000,00 per profili alti
- euro 4.000,00 per profili molto alti

 Assunzione a tempo indeterminato
- euro 1.500,00 per i profili bassi
- euro 3.000,00 per i profili medi,
- euro 4.500,00 per profili alti
- euro 6.000,00 per profili molto alti.

I limiti ammessi a spesa sono stati suddivisi – come spesso accade in questi ambiti – per le singole Regioni e Province Autonome, considerando che Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia hanno incentivato il solo contratto a tempo indeterminato e non tutte le ipotesi previste dall’articolo 4 del decreto in argomento.

Il contratto a tempo determinato
Il contributo è concesso per assunzioni anche a tempo determinato ed anche a scopo di somministrazione, laddove però la durata del rapporto all’origine, non sia inferiore a 6 mesi; ciò significa che se all’origine il contratto non raggiunge questa durata minima, il contributo non è ammesso nemmeno in presenza di proroga che porti la durata complessiva ad un periodo superiore o uguale a 6 mesi.
Per lo stesso motivo, anche in caso di rinnovi o proroghe di contratti a termine, non sono concessi ulteriori benefici rispetto a quelli già eventualmente ottenuti all’atto del primo rapporto di lavoro.
Nel solo caso di trasformazione di un contratto a termine agevolato prima della sua naturale scadenza, in contratto a tempo indeterminato (attenzione, trasformazione e non nuova assunzione) può spettare l’incentivo ammesso per le assunzioni a tempo indeterminato, dedotto quanto già percepito però per l’assunzione a termine.

Il socio lavoratore di cooperativa
Qualora il socio di cooperativa svolga la propria attività in virtù di un contratto di lavoro subordinato, e ne possieda i requisiti può ammettere l’azienda al beneficio in questione.
Il contratto a tempo parziale
In presenza di assunzioni a tempo parziale, il contributo viene concesso solo qualora il contratto preveda un orario di lavoro pari o superiore al 60% di quello svolto dal tempo pieno e la misura del beneficio però, viene proporzionalmente ridotta.
Le tipologie contrattuali escluse
Non sono ammesse al beneficio le assunzioni effettuate con queste formule contrattuali:
- apprendistato,
- lavoro domestico,
- intermittente,
- ripartito,
- accessorio
- a scopo di somministrazione, qualora per la stessa assunzione, l’agenzia fruisca di remunerazioni per attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro nell’ambito di questo ovvero di altri programmi a finanziamento pubblico.

Modalità di erogazione del beneficio
In presenza di contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi, l’incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo; in ipotesi invece di durate superiori o di tempi indeterminati, l’incentivo è utilizzabile in 12 quote mensili di pari importo.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, il beneficio viene riproporzionato alla durata dello stesso.
E’ opportuno precisare, che l’incentivo in questione è fruibile nel rispetto degli aiuti “de minimis”.
La richiesta del beneficio
Il datore di lavoro interessato deve inoltrare in via telematica all’INPS (l’Istituto previdenziale deve provvedere alla definizione delle modalità operative entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto in G.U.) una preventiva domanda di ammissione al contributo, fornendo tutte le notizie richieste e riferite al lavoratore assunto o da assumere;
Successivamente, l’INPS valuta la spettanza del beneficio, verifica la disponibilità residua delle risorse avuto riguardo alla ripartizione territoriale operata dalla norma in argomento, prenota l’importo spettante e lo riserva al datore di lavoro ammesso al beneficio.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di spettanza del beneficio, il datore di lavoro deve procedere all’assunzione, qualora la stessa non sia già avvenuta.
Entro i successivi 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione delle risorse dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione e di chiedere conferma della riserva a sua disposizione, pena decadenza.
Il beneficio viene poi posto a conguaglio sulle denunce contributive.
Come di consueto, l’agevolazione è autorizzata in relazione all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare; ma attenzione, per quanto riguarda le assunzioni effettuate prima della messa a disposizione degli utenti della modulistica telematica INPS, l’Istituto autorizzerà il beneficio con riferimento alla cronologia della data di assunzione.