F24: pagamento solo online dal 1° ottobre 2014
Dal 1° ottobre 2014, le persone fisiche potranno effettuare soltanto online i pagamenti dei modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro ovvero di quelli nei quali è stata utilizzato l’istituto della compensazione.
È questa una delle novità introdotte dal D.L. n. 66/2014 (c.d. Decreto Renzi) che, in particolare, all’art. 11, comma 2 dispone che i versamenti mediante modello F24 dovranno essere effettuati:
- nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 online – F24 web – F24 cumulativo);
- nell’ipotesi in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati (i.e. le banche);
- se il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
Per questi F24, pertanto, a decorrere dal 1° ottobre sarà possibile soltanto l’addebito sul proprio conto corrente, con la conseguenza che non potranno essere più essere effettuati pagamenti in contanti, con assegni o con bancomat.
Pertanto i contribuenti che fino ad oggi non hanno utilizzato i servizi di home banking offerti dalla loro banca, dovranno attivarsi quanto prima al fine di poter provvedere a decorrere dalla data del 1° ottobre 2014 al pagamento dei modelli F24 secondo le nuove modalità stabilite dal D.L. n. 66/2014.
Il pagamento con il modello F24 cartaceo potrà, invece, continuare ad essere effettuato presso le banche, gli uffici postali o uno degli sportelli di Equitalia soltanto nel caso l’importo riportato nel modello stesso, senza aver fatto ricorso alla compensazione, sia pari a zero o inferiore a 1.000 euro.
Alla luce di quanto detto, appare quindi evidente come, sebbene la finalità perseguita con l’introduzione della disposizione in commento sia stata quella, almeno in astratto, di voler semplificare le modalità di versamento delle imposte anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA, in termini concreti la previsione di tale obbligo potrebbe creare dei significativi problemi di carattere operativo.
Si pensi ad esempio a quei contribuenti che, pur avendo un contratto di home banking, non usufruiscono dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, dovendo effettuare il pagamento degli F24 solo in banca, dovranno alimentare con la provvista necessaria il conto corrente aperto presso la stessa.
In alternativa, sarà possibile fare ricorso, come detto, ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali F24web, F24online e F24cumulativo.
Laddove decida di utilizzare F24web, F24online, il contribuente dovrà compilare e trasmettere il modello di versamento dell’F24 direttamente, non essendo necessaria la presenza di un intermediario abilitato.
Di contro, nel caso in cui l’F24cumulativo potrà essere utilizzato solo dagli intermediari abilitati, i quali potranno effettuare i versamenti per i loro clienti, con addebito diretto sul conto corrente di questi ultimi.