Attività a contatto dei minori: certificato penale obbligatorio
Dal 6 aprile è operativo l’obbligo, previsto a carico del soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di chiedere il relativo certificato penale. Il nuovo adempimento, previsto dal decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, ha sollevato numerose perplessità negli operatori al punto da rendere necessari, alla vigilia dell’entrata in vigore, due successivi interventi dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia nonché una circolare del 3 aprile 2014. Il mancato adempimento dell’obbligo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Circa la individuazione dei soggetti obbligati qualche dubbio era sorto circa il significato da attribuire alla espressione “soggetto che intenda impiegare al lavoro”. Secondo i chiarimenti diramati dall’ufficio legislativo del Ministero l’obbligo sorge solo ove il soggetto che intende avvalersi dell’opera di terzi si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. Tale interpretazione sarebbe confermata dal tenore del comma 2 dell’articolo 25-bis della novella, il quale ribadisce che la sanzione amministrativa pecuniaria si applica, nel caso di inadempimento, al “datore di lavoro”. Restano pertanto esclusi gli enti e le organizzazioni di volontariato che intendono avvalersi dell’opera di volontari; tali rapporti, infatti, ai sensi dell’articolo 2 co. 3 della legge quadro sul volontariato (legge 266/1991)ribadisce che ” La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo …”.
Gli interventi ministeriali non risolvono altre criticità che pur richiederebbero dei chiarimenti. Ad esempio la questione dell’applicabilità della norma al personale già in forza. Il tenore della norma, confermato dal Ministero, farebbe ritenere che l’obbligo di richiesta riguardi solo i nuovi rapporti. Però il certificato penale ha una validità limitata a sei mesi dal rilascio: trascorso tale periodo sarà necessario richiedere un nuovo certificato? Urge anche una precisazione circa la nozione di “attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Si ritiene che vi rientrino solo quelle attività svolte professionalmente che richiedono, per loro natura, un contatto diretto e regolare con i minori (ad esempio maestro di scuola elementare, maestro di danza con allievi minori ecc.). L’espressione “contatti diretti e regolari” necessiterebbe di chiarimenti soprattutto avuto riguardo alla nozione di “regolarità”: tale espressione si intende riferita alla continuatività del rapporto ( in modo tale da escludere i lavori occasionali), ovvero alla modalità esecutiva della prestazione (una baby sitter, per fare un esempio, ha contatti regolari col minore per tutto il tempo in cui presta la propria opera)?
Il rilascio del certificato penale
Con una delle citate note emanate dall’ufficio legislativo del Ministero è stata assicurata la massima tempestività quanto al rilascio del certificato penale da parte del casellario giudiziale. In ogni caso, si legge nella nota, per agevolare l’applicazione della novella normativa, il datore è autorizzato, inoltrata la richiesta al Casellario, a procedere all’assunzione del lavoratore. Alle condizioni che seguono:
a. se il datore è un organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, sarà sufficiente l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agliarticoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
b. nel caso si tratti di datore di lavoro, sempre in attesa del rilascio del certificato da parte Casellario a seguito di puntuale richiesta, il Ministero ritiene si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, (da far valere in caso di controlli).
Con la citata circolare n. 3/2014, il Ministero della giustizia ha infine precisato che, ai fini della protezione dei dati personali, presto sarà disponibile il certificato contenente le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nel nuovo articolo 25-bis. In attesa dell’adeguamento del sistema informatico , gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell’interessato, l’attuale certificato penale del casellario giudiziale recante la specifica denominazione “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D.P.R. 14.11.2002 n. 313)”. La richiesta da parte del datore di lavoro dovrà essere fatta utilizzando specifici moduli. I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all’interessato, ovvero diritti di bollo di 16 euro più altri diritti variabili da 3,54 euro a 7,08 a seconda che il certificato sia richiesto con o senza urgenza (sono salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal D.P.R. 642/1972, tabella allegato B).