Riduzione dei premi e contributi Inail: le modalità applicative
Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 67 dell’11 marzo 2014 vengono rese note le modalità applicative della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (“Legge di Stabilità 2014”).
Come si ricorderà in conseguenza di tale previsione, al fine di permettere alle aziende di beneficiare da subito del beneficio e all’Istituto di ridefinire i dati in suo possesso, il termine di effettuazione dell’autoliquidazione 2013/2014 è stato eccezionalmente spostato al 16 maggio 2014.
Modalità applicative della riduzione: l’indice IGA e IGM
Il provvedimento in commento fornisce le modalità applicative con riferimento alle diverse tipologie di soggetti interessati:
Casistica |
Istruzioni |
Soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, tenuti al calcolo dei premi assicurativi con la modalità prevista dall’art. 41 T.U. 1124/1965 | Tali soggetti beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimento l’INAIL ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle tariffe vigenti.I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario. |
Soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio | Tali soggetti beneficiano nell’anno di riferimento della riduzione se, per l’attività svolta, l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall’INAIL e reso disponibile agli interessati, risulti inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento. |
Soggetti che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio | La riduzione si applica a quei soggetti che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica.Per i soggetti che presentano nel 2014 o hanno già presentato nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 del DM 12 dicembre 2000 (riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività) in relazione alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti ed alle quali si applica per l’anno 2014 la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’art. 19 dello stesso decreto, è automaticamente riconosciuta per il medesimo anno, senza presentazione di un’ulteriore istanza, anche la riduzione in commento. |
Indice di Gravità Medio (IGM) e Indice di Gravità Aziendale (IGA)
L’Indice di Gravità Medio esprime il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto-anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di una malattia professionale, quantificate sulla base di convenzioni internazionali recepite dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).
Esso viene elaborato sulla base della seguente formula:
IGM = |
T+P+M |
———— | |
E |
- Inabilita temporanea (T): giornate effettivamente perdute, compresi i giorni di carenza;
- Inabilità permanente (P): 75 giornate perdute per ogni grado di inabilità;
- Morte (M): 7500 giornate perdute per ciascun evento mortale.
- Gli esposti (E) sono rappresentati dagli addetti-anno ossia quelli equivalenti ad una esposizione annua di rischio.
Gli Indici di Gravità Medi, calcolati per ciascuna delle categorie, gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento, sono fissati nella tabella allegata al provvedimento.
Gli Indici di Gravità Aziendale sono elaborati annualmente dall’Istituto sulla base degli stessi parametri utilizzati per gli Indici di Gravità Medi.
Misura della riduzione
La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti all’INAIL, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, è fissata, per l’anno 2014, al 14,17%.
La percentuale di riduzione dei premi e contributi per ciascuno degli esercizi successivi al 2014 verrà comunicata con determina del Presidente dell’INAIL.