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Bonus giovani: al via la fruizione dell’incentivo dal 3 ottobre 2014

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro, in data 2 ottobre 2014, del decreto 8 agosto 2014 , il progetto Garanzia Giovani è diventato finalmente operativo: l’INPS provvederà quindi a breve all’emanazione di una circolare operativa ed alla predisposizione di un servizio telematico, necessario per gestire richieste e concessioni del beneficio. Questi in estrema sintesi, i contenuti del nuovo provvedimento. Ma attenzione: questo incentivo è potenzialmente riconosciuto per tutte le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul portale del Ministero del Lavoro, quindi dal 3 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017.

Beneficiari dell’incentivo
Il datore di lavoro privato che proceda ad assunzioni di giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, quindi di soggetti con queste caratteristiche:

- di età compresa tra i 15 ed i 29 anni,
- con obbligo scolastico assolto se minorenni,
- non occupati e nemmeno inseriti in un percorso di studio e di formazione,

può beneficiare di un incentivo economico diversificato in relazione alla tipologia giuridica di assunzione effettuata, ma anche con riguardo alla profilazione assegnata.

In particolare, l’incentivo è così strutturato:

 Assunzione a termine di durata > o = a 6 mesi
- nessun beneficio per i profili bassi e medi,
- euro 1.500,00 per profili alti
- euro 2.000,00 per profili molto alti

 Assunzione a termine di durata > o = a 12 mesi
- nessun beneficio per i profili bassi e medi,
- euro 3.000,00 per profili alti
- euro 4.000,00 per profili molto alti

 Assunzione a tempo indeterminato
- euro 1.500,00 per i profili bassi
- euro 3.000,00 per i profili medi,
- euro 4.500,00 per profili alti
- euro 6.000,00 per profili molto alti.

I limiti ammessi a spesa sono stati suddivisi – come spesso accade in questi ambiti – per le singole Regioni e Province Autonome, considerando che Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia hanno incentivato il solo contratto a tempo indeterminato e non tutte le ipotesi previste dall’articolo 4 del decreto in argomento.

Il contratto a tempo determinato
Il contributo è concesso per assunzioni anche a tempo determinato ed anche a scopo di somministrazione, laddove però la durata del rapporto all’origine, non sia inferiore a 6 mesi; ciò significa che se all’origine il contratto non raggiunge questa durata minima, il contributo non è ammesso nemmeno in presenza di proroga che porti la durata complessiva ad un periodo superiore o uguale a 6 mesi.
Per lo stesso motivo, anche in caso di rinnovi o proroghe di contratti a termine, non sono concessi ulteriori benefici rispetto a quelli già eventualmente ottenuti all’atto del primo rapporto di lavoro.
Nel solo caso di trasformazione di un contratto a termine agevolato prima della sua naturale scadenza, in contratto a tempo indeterminato (attenzione, trasformazione e non nuova assunzione) può spettare l’incentivo ammesso per le assunzioni a tempo indeterminato, dedotto quanto già percepito però per l’assunzione a termine.

Il socio lavoratore di cooperativa
Qualora il socio di cooperativa svolga la propria attività in virtù di un contratto di lavoro subordinato, e ne possieda i requisiti può ammettere l’azienda al beneficio in questione.
Il contratto a tempo parziale
In presenza di assunzioni a tempo parziale, il contributo viene concesso solo qualora il contratto preveda un orario di lavoro pari o superiore al 60% di quello svolto dal tempo pieno e la misura del beneficio però, viene proporzionalmente ridotta.
Le tipologie contrattuali escluse
Non sono ammesse al beneficio le assunzioni effettuate con queste formule contrattuali:
- apprendistato,
- lavoro domestico,
- intermittente,
- ripartito,
- accessorio
- a scopo di somministrazione, qualora per la stessa assunzione, l’agenzia fruisca di remunerazioni per attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro nell’ambito di questo ovvero di altri programmi a finanziamento pubblico.

Modalità di erogazione del beneficio
In presenza di contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi, l’incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo; in ipotesi invece di durate superiori o di tempi indeterminati, l’incentivo è utilizzabile in 12 quote mensili di pari importo.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, il beneficio viene riproporzionato alla durata dello stesso.
E’ opportuno precisare, che l’incentivo in questione è fruibile nel rispetto degli aiuti “de minimis”.
La richiesta del beneficio
Il datore di lavoro interessato deve inoltrare in via telematica all’INPS (l’Istituto previdenziale deve provvedere alla definizione delle modalità operative entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto in G.U.) una preventiva domanda di ammissione al contributo, fornendo tutte le notizie richieste e riferite al lavoratore assunto o da assumere;
Successivamente, l’INPS valuta la spettanza del beneficio, verifica la disponibilità residua delle risorse avuto riguardo alla ripartizione territoriale operata dalla norma in argomento, prenota l’importo spettante e lo riserva al datore di lavoro ammesso al beneficio.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di spettanza del beneficio, il datore di lavoro deve procedere all’assunzione, qualora la stessa non sia già avvenuta.
Entro i successivi 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione delle risorse dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione e di chiedere conferma della riserva a sua disposizione, pena decadenza.
Il beneficio viene poi posto a conguaglio sulle denunce contributive.
Come di consueto, l’agevolazione è autorizzata in relazione all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare; ma attenzione, per quanto riguarda le assunzioni effettuate prima della messa a disposizione degli utenti della modulistica telematica INPS, l’Istituto autorizzerà il beneficio con riferimento alla cronologia della data di assunzione.

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C.E.D. in Milano

Lo Studio SELLITTO dal 01/01/2014 ha inaugurato una nuova sede a Milano in Via Pordenone 19. I Servizi offerti: Consulenza del Lavoro – CAF – Patronato – Sicurezza sul Lavoro – C.T.P. Vertenze Lavoro – Visurista.

Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci: info@studiosellitto.it

Dott. Sellitto Antonio

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Tirocinio per Giovani: dalla Regione arriva il bando TRA.CHE

Conform, in partnership con Focus Piemonte e altre realtà private e pubbliche, si è aggiudicato un bando di mobilità transnazionale per giovani tra i 18 e i 35 anni promosso dalla Regione Piemonte. Il progetto, denominato TRA.CHE – Training to chemistry, si offre come un’opportunità di apprendimento e crescita, sia personale che professionale, attraverso la partecipazione a percorsi di tirocinio all’estero.

Bando per giovani fino ai 35 anni

Grazie a TRA.CHE 30 giovani avranno la possibilità di vivere un’esperienza di tirocinio. Il progetto prevede 12 settimane di soggiorno all’estero di cui 2 riguarderanno una preparazione linguistica e 10 settimane saranno previste di tirocinio presso un’azienda per 30/40 ore settimanali, a seconda dell’organizzazione oraria dell’azienda.

paesi previsti per l’esperienza di mobilità estera sono: Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Polonia. I candidati devono essere diplomati o laureati in materie tecnico-scientifiche e residenti in Piemonte.

I risultati attesi da questo progetto sono diversi:

  • l’acquisizione di competenze professionali e trasversali;
  • il miglioramento delle competenze linguistiche;
  • una migliore occupabilità dei giovani una volta rintrati in Italia;
  • lo stimolo alla cooperazione transnazionale. 

Il progetto nel suo complesso durerà 15 mesi e il periodo della permanenza all’estero dei ragazzi che, come anticipato, sarà di 12 settimane, avrà luogo nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2015. E’ possibile presentare domanda fino al 10 ottobre 2014.

studiosellitto

I Ns Servizi….

· Consulenza del Lavoro
· Vertenze Lavoro
· C.T.P.
· CAF

Dichiarazione 730 – Unico pf – Modello ISEE – RED – ICRIC
Successioni – Contratti di Locazione – Pagamenti IMU e TASI
Bonus Gas, Energia e Telefono.
· Patronato
Invalidità Civile – Pensioni di Vecchiaia e Anzianità – Pensioni
ai superstiti – Assegno Sociale – Indennità di frequenza –
Disoccupazioni Aspi – MiniAspi – Maternità – Ricostituzioni
Pensioni – Riconoscimento Infortunio, Danno Biologico e
Causa Servizio.
· Attività di visurista
Visure Catastali – Visure Camerali – Bilanci – Cariche Sociali
& Partecipazioni – Protesti – Infonegatività – Report
Autoveicoli – Visure Ipotecarie.
· Assunzioni Badanti e colf
Richiesta permessi di soggiorno e rinnovo – Ricongiungimento
familiare.
· Avvocato in sede

E tanti altri servizi…

Bando FIPIT INAIL

Dal 3 novembre al via le domande per i contributi Fipit

In relazione a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5 del Dlgs 81/2008, l’Inail ha l’onere di finanziare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. La disciplina normativa sopra indicata è stata attuata attraverso il bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale, numero165, lo scorso 18 luglio.

L’Inail ha reso disponibile online un primo set di Faq relative al bando a graduatoria per i finanziamenti alle imprese per progetti di innovazione tecnologica (Fipit).

La finalità della norma istitutiva
La norma istitutiva ha la finalità di aiutare le piccole imprese che operano nel settore agricolo, edile, estrattivo e di lavorazione dei materiali lapidei, alla realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 81/2008.
Il sostegno è dunque rivolto alle piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

La misura del contributo
Per l’intera annualità 2014, l’istituto ha messo a disposizione 30 milioni di euro, così ripartiti:

- 15.582.703 euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura
- 9.417.297 euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia
- 5.000.000 euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Il contributo in conto capitale, è ammesso nel limite massimo idoneo a coprire il 65% dei costi sostenuti per la definizione del progetto, al netto dell’Iva. Nel rispetto della disciplina in materia di “de minimis”, la misura massima di contributo erogabile non potrà superare l’importo di 50.000,00 euro, mentre il contributo minimo ammissibile è fissato in 1.000,00 euro.
Richiesta di ammissione e tempistica
La richiesta di contribuzione va formulata attraverso il canale telematico predisposto nella sezione “Servizi On Line” sul portale dell’istituto. I termini per inoltrare l’intera pratica sono stati fissati dal 3 novembre 2014 e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014; le imprese hanno dunque a disposizione una procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione, ma per accedere alla procedura, è necessario essere registrati sul portale dell’istituto.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Pec, come eventualmente specificato nei bandi regionali e in quelli provinciali.
L’istituto, come di consueto, mette a disposizione degli utenti un servizio di assistenza attraverso il contact center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164.
La modulistica
La modulistica a disposizione degli utenti sul portale dell’istituto è suddivisa per i diversi settori di attività e dettaglia:
- i requisiti dei soggetti richiedenti;
- i requisiti tecnici;
- gli interventi di adeguamento ritenuti ammissibili;
- i criteri per la formazione della graduatoria, identificando quindi il punteggio attribuito ai diversi interventi eseguiti;
- i documenti da presentare all’atto della domanda;
- i documenti da presentare in fase di rendicontazione dell’intera pratica.

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Graduatorie di istituto ATA 2014/2017

Lo Studio è disponibile per la compilazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie personale A.T.A. per il periodo 2014/2016. Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarci al n° 081 5145297.

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Dal 1° ottobre F24 telematico per tutti i cittadini

Il comma 2 dell’articolo 11 del D.L. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, ha stabilito che a decorrere dal 1° ottobre p.v., anche i privati cittadini non titolari di Partita Iva, devono attivarsi per utilizzare il canale telematico per l’invio di ogni singolo modello F24 quando di importo superiore ai 1.000,00 euro o sono utilizzate compensazioni a scomputo dei debiti. I titolari di Partita Iva sono oramai da anni avvezzi a tale pratica, mentre i comuni cittadini si troveranno in grosse difficoltà, quando non dispongano di strumenti informatici per poter osservare il nuovo obbligo imposto dalla legge.

La norma impone che a decorrere dal 1 ottobre i versamenti devono essere effettuati utilizzando diversi sistemi a seconda del saldo finale delle somme dovute:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (i debiti dovuti sono azzerati per effetto di somme utilizzate in compensazione). In tal caso il pagamento potrà essere effettuato:

- direttamente dal cittadino utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate attraverso i canali Entratel o Fisconline, utilizzabile dopo aver richiesto ed ottenuto il Pin;

-  avvalendosi di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ecc.) che trasmetterà per suo conto le deleghe utilizzando il servizio “F24 cumulativo” (provv. AE del 21.9.2007).

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (nel caso in cui le compensazioni non sono sufficienti ad azzerare i debiti), e quando il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

A una prima lettura della norma sembravano oramai coinvolti tutti i pagamenti dovuti dal primo ottobre in poi con modello F24, ma il 19.9.2014 l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 27/E, chiarisce e alleggerisce temporaneamente il peso dei nuovi obblighi rendendo possibile utilizzare ancora il modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, dai soggetti non titolari di partita IVA, non solo in presenza di versamenti pari o inferiore a 1.000,00 euro, ma anche nei seguenti casi particolari:

- F24 precompilati dall’ente impositore quali ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc., con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, se non contengono crediti in compensazione;

- versamenti rateali in corso, e fino al 31 dicembre 2014, per imposte e contributi derivanti da dichiarazioni già predisposte prima dell’entrata in vigore della disposizione anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzo di crediti in compensazione, anche se il saldo è pari a zero;

- utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione (trattasi di soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione).

Tranne le eccezioni indicate dall’Agenzia delle Entrate, il privato cittadino impossibilitato ad utilizzare i servizi telematici messi a disposizione sul web, non potrà dunque più presentare i pagamenti effettuati tramite modello F24 alle banche o alle poste per versamenti sopra i 1.000,00 euro o pagamenti che contengano importi a compensazione, residuando solamente la modalità telematica che costringerà molti contribuenti ad avvalersi nella maggior parte dei casi di un intermediario abilitato gravato anche di questa nuova incombenza.

Potrà continuare a recarsi alle banche o poste con il modello cartaceo, il privato cittadino che deve pagare F24 di importo inferiore ai 1000 euro, senza intervento di alcuna compensazione, o anche più modelli F24 scadenti lo stesso giorno ma ciascuno di importo inferiore ai 1000,00 ero e privi di compensazione.

Tale disposizioni non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi da F24 quali bonifici diretti o versamenti diretti in esattoria.

Nulla cambia invece per i titolari di partita IVA, per i quali:

- la compensazione di crediti IVA (annuali o periodici) superiori a 5.000 euro annui richiede esclusivamente l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

- versamenti di imposte, contributi, premi e casse previdenziali devono essere effettuati esclusivamente in telematica attraverso i sistemi di home banking.

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No alle telecamere negli spogliatoi aziendali

Il Garante ha respinto la richiesta di un’azienda di installare telecamere all’interno degli spogliatoi dei dipendenti che era stata motivata a causa di “numerose e ripetute segnalazioni di effrazioni negli spogliatoi”. La ragione di tale rifiuto si basa sulla considerazione che tale sistema – configurato in modo tale da prevedere espressamente il minuzioso controllo dell’intera area adibita a spogliatoio, senza alcuna limitazione all’angolo di ripresa –  avrebbe violato la legittima aspettativa di intimità e la dignità dei lavoratori.

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F24: pagamento solo online dal 1° ottobre 2014

Dal 1° ottobre 2014, le persone fisiche potranno effettuare soltanto online i pagamenti dei modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro ovvero di quelli nei quali è stata utilizzato l’istituto della compensazione.
È questa una delle novità introdotte dal D.L. n. 66/2014 (c.d. Decreto Renzi) che, in particolare, all’art. 11, comma 2 dispone che i versamenti mediante modello F24 dovranno essere effettuati:
- nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 online – F24 web – F24 cumulativo);
- nell’ipotesi in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati (i.e. le banche);
- se il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.
Per questi F24, pertanto, a decorrere dal 1° ottobre sarà possibile soltanto l’addebito sul proprio conto corrente, con la conseguenza che non potranno essere più essere effettuati pagamenti in contanti, con assegni o con bancomat.
Pertanto i contribuenti che fino ad oggi non hanno utilizzato i servizi di home banking offerti dalla loro banca, dovranno attivarsi quanto prima al fine di poter provvedere a decorrere dalla data del 1° ottobre 2014 al pagamento dei modelli F24 secondo le nuove modalità stabilite dal D.L. n. 66/2014.
Il pagamento con il modello F24 cartaceo potrà, invece, continuare ad essere effettuato presso le banche, gli uffici postali o uno degli sportelli di Equitalia soltanto nel caso l’importo riportato nel modello stesso, senza aver fatto ricorso alla compensazione, sia pari a zero o inferiore a 1.000 euro.
Alla luce di quanto detto, appare quindi evidente come, sebbene la finalità perseguita con l’introduzione della disposizione in commento sia stata quella, almeno in astratto, di voler semplificare le modalità di versamento delle imposte anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA, in termini concreti la previsione di tale obbligo potrebbe creare dei significativi problemi di carattere operativo.
Si pensi ad esempio a quei contribuenti che, pur avendo un contratto di home banking, non usufruiscono dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, dovendo effettuare il pagamento degli F24 solo in banca, dovranno alimentare con la provvista necessaria il conto corrente aperto presso la stessa.
In alternativa, sarà possibile fare ricorso, come detto, ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali F24web, F24online e F24cumulativo.
Laddove decida di utilizzare F24webF24online, il contribuente dovrà compilare e trasmettere il modello di versamento dell’F24 direttamente, non essendo necessaria la presenza di un intermediario abilitato.
Di contro, nel caso in cui l’F24cumulativo potrà essere utilizzato solo dagli intermediari abilitati, i quali potranno effettuare i versamenti per i loro clienti, con addebito diretto sul conto corrente di questi ultimi.