images

Nuovo Isee: modello e istruzioni

La dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate da enti pubblici e privati (ad es. retta agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie).
Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti, nonché sul reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare.
Nel modello Dsu occorre indicare anche altri dati come le informazioni relative all’eventuale disabilità oppure la non autosufficienza.

L’attestazione riportante l’Isee, il contenuto della Dsu, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall’Inps al dichiarante mediante accesso all’area servizi del portale web dell’Istituto o tramite posta elettronica certificata, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della Dsu.
Se il dichiarante rileva inesattezze nell’attestazione o non ha ricevuto l’attestazione medesima entro il quindicesimo giorno lavorativo, al fine di rettificare l’attestazione o integrare la Dsu per il calcolo dell’Isee, deve compilare il modulo FC.3.

In altri casi le informazioni contenute nella Dsu sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini Irpef).

Modello MINI

Nella gran parte delle situazioni è sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del modello base e dalla prima parte del foglio componente, salvo che nei seguenti casi:

- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;

- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;

- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;

- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

Reddito dichiarato

Di regola l’Isee fa riferimento ai redditi dichiarati all’amministrazione finanziaria nell’anno precedente (i redditi cioè percepiti nel secondo anno solare precedente la Dsu; ad esempio, nel 2015 ai fini Isee si considerano i redditi percepiti nel 2013).
In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

Viene pertanto data la possibilità di calcolare un Isee corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa).

Alla variazione lavorativa di uno dei membri deve associarsi, ai fini del calcolo dell’Isee corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’Isee calcolato ordinariamente.
Prima di chiedere il calcolo dell’Isee corrente deve pertanto essere già stata presentata una Dsu e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’Isee corrente.

Presentazione Dsu

La Dsu si presenta all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (Caf) o alla sede Inps competente per territorio.
Il richiedente può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’Inps, collegandosi al sito internet www.inps.it.

Il portale Isee sarà disponibile nella sezione del sito «Servizi on line» – «Servizi per il cittadino» al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps.
Nel portale Isee il cittadino potrà presentare la propria Dsu tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.

Calcolo dell’Isee

I termini per calcolare l’Isee da parte dell’Inps sono i seguenti:

- entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della Dsu i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’Isee;

- entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’Inps avviene l’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo Isee;

- entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria l’Inps (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l’Isee e lo rende disponibile.

modello730.15-1024x512

730 precompilato: come integrare la dichiarazione

Il Governo ha presentato una prima simulazione di come, a partire dal 2015, i contribuenti potranno confermare o integrare il modello 730 precompilato messo a disposizione telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.
Sembra essere davvero tutto pronto per il debutto, a decorrere dal 2015, del modello 730 precompilato. Il Governo ha pubblicato anche alcune slides che riportano una simulazione su come integrare la dichiarazione accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.Secondo quanto previsto dagli articoli da 1 a 9 del decreto sulle semplificazioni fiscali, arriva in via sperimentale dal prossimo anno ladichiarazione precompilata, che il contribuente potrà comunque modificare.Secondo quanto previsto dal legislatore, infatti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione telematicamente dei contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati le dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile 2015.I contribuenti potranno consultare la propria dichiarazione soltanto attraverso i canali telematici dell’Agenzia, ossia Fisconline sia direttamente sia attraverso i CAF, i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, preventivamente autorizzati.

Per la predisposizione della dichiarazione precompilata l’Agenzia utilizzerà le informazioni disponibili:
- nell’Anagrafe tributaria;
- i dati trasmessi dai sostituti d’imposta tenuti a rilasciare la certificazione del compensi entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Inoltre, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese di assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi ai seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi alle forme pensionistiche complementari.
La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente può essere accettata ovvero modificatadal contribuente. A tal riguardo, sul sito del Governo sono state pubblicate le slides che riportano unasimulazione su come integrare la dichiarazione accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.