Il comma 2 dell’articolo 11 del D.L. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, ha stabilito che a decorrere dal 1° ottobre p.v., anche i privati cittadini non titolari di Partita Iva, devono attivarsi per utilizzare il canale telematico per l’invio di ogni singolo modello F24 quando di importo superiore ai 1.000,00 euro o sono utilizzate compensazioni a scomputo dei debiti. I titolari di Partita Iva sono oramai da anni avvezzi a tale pratica, mentre i comuni cittadini si troveranno in grosse difficoltà, quando non dispongano di strumenti informatici per poter osservare il nuovo obbligo imposto dalla legge.
La norma impone che a decorrere dal 1 ottobre i versamenti devono essere effettuati utilizzando diversi sistemi a seconda del saldo finale delle somme dovute:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (i debiti dovuti sono azzerati per effetto di somme utilizzate in compensazione). In tal caso il pagamento potrà essere effettuato:
- direttamente dal cittadino utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate attraverso i canali Entratel o Fisconline, utilizzabile dopo aver richiesto ed ottenuto il Pin;
- avvalendosi di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ecc.) che trasmetterà per suo conto le deleghe utilizzando il servizio “F24 cumulativo” (provv. AE del 21.9.2007).
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (nel caso in cui le compensazioni non sono sufficienti ad azzerare i debiti), e quando il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
A una prima lettura della norma sembravano oramai coinvolti tutti i pagamenti dovuti dal primo ottobre in poi con modello F24, ma il 19.9.2014 l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 27/E, chiarisce e alleggerisce temporaneamente il peso dei nuovi obblighi rendendo possibile utilizzare ancora il modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, dai soggetti non titolari di partita IVA, non solo in presenza di versamenti pari o inferiore a 1.000,00 euro, ma anche nei seguenti casi particolari:
- F24 precompilati dall’ente impositore quali ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc., con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, se non contengono crediti in compensazione;
- versamenti rateali in corso, e fino al 31 dicembre 2014, per imposte e contributi derivanti da dichiarazioni già predisposte prima dell’entrata in vigore della disposizione anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzo di crediti in compensazione, anche se il saldo è pari a zero;
- utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione (trattasi di soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione).
Tranne le eccezioni indicate dall’Agenzia delle Entrate, il privato cittadino impossibilitato ad utilizzare i servizi telematici messi a disposizione sul web, non potrà dunque più presentare i pagamenti effettuati tramite modello F24 alle banche o alle poste per versamenti sopra i 1.000,00 euro o pagamenti che contengano importi a compensazione, residuando solamente la modalità telematica che costringerà molti contribuenti ad avvalersi nella maggior parte dei casi di un intermediario abilitato gravato anche di questa nuova incombenza.
Potrà continuare a recarsi alle banche o poste con il modello cartaceo, il privato cittadino che deve pagare F24 di importo inferiore ai 1000 euro, senza intervento di alcuna compensazione, o anche più modelli F24 scadenti lo stesso giorno ma ciascuno di importo inferiore ai 1000,00 ero e privi di compensazione.
Tale disposizioni non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi da F24 quali bonifici diretti o versamenti diretti in esattoria.
Nulla cambia invece per i titolari di partita IVA, per i quali:
- la compensazione di crediti IVA (annuali o periodici) superiori a 5.000 euro annui richiede esclusivamente l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- versamenti di imposte, contributi, premi e casse previdenziali devono essere effettuati esclusivamente in telematica attraverso i sistemi di home banking.